ARIF, DI GIOIA: PROROGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E’ ILLEGITTIMA, EMILIANO LA REVOCHI IMMEDIATAMENTE E PROVVEDA AD APPROVARE MODIFICA LEGISLATIVA. A RISCHIO TUTTI GLI ATTI, COMPRESE LE STABILIZZAZIONI

“La proroga del commissario straordinario dell’Arif è non solo incomprensibile, ma ILLEGITTIMA! Per questo faccio appello ai sindacati, ai lavoratori interessati alle Istituzioni tutte perché convincano il presidente Emiliano a revocarla immediatamente.
“La proroga illegittima è stata fatta il 10 giugno scorso con delibera di Giunta n. 855 con questa motivazione: ‘al fine di consentire la conclusione della procedura selettiva per il rinnovo degli organi amministrativi è stata prorogata la gestione commissariale dell’ARIF (di cui all’art. 2, comma L.R. 19/2019). Il termine massimo di durata della gestione commissariale, fissato in via perentoria dalla legge regionale, è stato dunque prorogato con provvedimento di Giunta.
“Ciò rivela un evidente profilo di illegittimità della delibera GR 855/2020 per violazione ed elusione del dettato normativo e per incompetenza, proprio nella parte in cui determina il superamento del termine massimo stabilito dall’art. 2 L.R.: la Giunta regionale, infatti, non è competente a modificare (spostandolo in avanti) un termine perentorio massimo fissato dalla legge, che può essere prorogato soltanto attraverso una nuova legge regionale (che modifichi quella precedente) per mano dell’Organo Consiliare.
“Tali profili di illegittimità si riverberano inevitabilmente sulla connaturata proroga del termine di durata dell’incarico del Commissario in carica, nominato con decreto presidenziale n. 751 del 10.12.2020, nel quale – in coerenza con il dettato normativo – veniva espressamente stabilito che ‘il rinnovo degli organi commissariali ha la durata, senza soluzione di continuità, di sei mesi quale limite massimo stabilito dalla normativa richiamata’. Da ciò deriva che la ‘rinnovata’ nomina e la permanenza in carica del Commissario oltre il limite massimo di legge è – a sua volta- illegittima; pertanto, ogni eventuale atto dal medesimo adottato sarebbe illegittimo -per derivationem- e viziato da incompetenza. Stiamo parlando del serio rischio che saltino le stabilizzazioni, il piano antincendio e monitoraggio della xylella perché adottati da chi non aveva i poteri per farlo.
“Per escludere tali effetti pregiudizievoli è –dunque- necessario che si modifichi la legge regionale, prolungando il termine massimo previsto dall’art. 2, comma 1 per la gestione commissariale dell’ARIF. Soltanto dopo la modifica normativa potrà procedersi al rinnovo delle cariche commissariali, nel rispetto del procedimento previsto dalla legge, attraverso la designazione da parte della Giunta e la conseguente nomina con decreto presidenziale”.